L’economia italiana del futuro sarà inscindibilmente legata alla trasformazione tecnologica, anche grazie al Piano Industria 4.0. Secondo i recenti studi di Ey Growth Barometer, rapporto Cerved 2017 e ricerca Kpmg la trasformazione tecnologica è al primo posto tra le sfide per la crescita per il 20% delle imprese. Lo scenario frutto dei tre diversi studi diffusi nei giorni scorsi, riportato da Il Sole 24 Ore del 20 Novembre u.s., è promettente: per oltre il 73% degli imprenditori, il Piano avrà un impatto importante portando efficientamento produttivo (62,4%) e aumento del valore aggiunto di prodotti e servizi (48,4%). Il Piano nazionale Industria 4.0 ha già dato i primi risultati in questo senso, sia in termini di investimenti (+9%) sia di spesa in R&S (tra il 10 e 15%). Gli strumenti del Piano più utilizzati sono stati:

– il superammortamento (51,4%), considerato utile da oltre il 72% delle imprese;

– l’iperammortamento (43,8%);

– il credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo (29,2%).

 

La fase 2 del piano “Industria 4.0” – ribattezzato dal governo “Impresa 4.0“ – inizia dall’ambita conferma dei bonus ammortamenti prevista nel Disegno di Legge di Bilancio 2018. Per la proroga dei benefici fiscali vigenti per super e iperammortamento il governo stima un impegno per lo Stato di circa 8,2 miliardi di euro spalmato in 10 anni in termini di cassa.

L’articolo 5 del testo definitivo del Disegno di Legge di Bilancio 2018, ora in pieno iter parlamentare, estende la vigenza delle maggiorazioni della deduzione degli ammortamenti note come superammortamento e iperammortamento.

 

SUPERAMMORTAMENTO SU BENI MATERIALI

La citata disposizione prevede, in primo luogo, la proroga, sia pure in misura diversa e con alcune eccezioni, dell’agevolazione del superammortamento relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi già in precedenza prorogata dalla Legge di Bilancio 2017.

Il superammortamento è la prima versione del bonus ammortamenti destinata alla generalità dei beni materiali strumentali nuovi (salvo i fabbricati e le costruzioni, i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% ed alcune ulteriori esclusioni marginali).

Il Disegno di Legge di Bilancio 2018 riconosce l’aumento del 30% del costo di acquisizione (in luogo dell’attuale 40%), con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1 Gennaio 2018 fino al 31 Dicembre 2018 ovvero fino al 30 Giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 Dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Sono esclusi da tale previsione gli investimenti in veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917. Dal 2018 saranno fuori dal perimetro di agevolabilità in ogni forma – quindi anche come uso pubblico o uso strumentale all’attività di impresa – aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture fino a nove posti, inclusi taxi e quelle acquistate dalle imprese di noleggio, autocaravan, ciclomotori e motocicli. Restano ammessi invece autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati, mezzi d’opera utilizzati nell’attività edilizia.

Attualmente il superammortamento si configura quale supervalutazione del 40% degli investimenti, che porta a 140% il valore della deduzione, riducendo la base imponibile su cui vengono calcolate le imposte. Nella versione vigente gli investimenti possono essere realizzati a decorrere dal 15 Ottobre 2015 e sino al 31 Dicembre 2017 o 30 Giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 Dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Per le imprese che intendono “bloccare” la vigente disciplina di maggior favore, con riferimento all’intensità agevolativa e ai veicoli, per gli investimenti ancora da ultimare occorrerà pertanto provvedere all’ordine e all’acconto minimo del 20% entro la fine di quest’anno.

 

IPERAMMORTAMENTO

Prorogata, inoltre, senza sostanziali variazioni, l’agevolazione dell’iperammortamento 250% già prevista dalla Legge di Bilancio 2017. In particolare si tratta della maggiorazione, nella misura del 150%, del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0 (beni ricompresi nell’Allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017).

La maggiorazione è riconosciuta dal Disegno di Legge di Bilancio 2018 per gli investimenti effettuati entro il 31 Dicembre 2018 ovvero fino al 31 Dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 Dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Nella versione attualmente vigente, invece, gli investimenti possono essere realizzati a decorrere dall’1 Gennaio 2017 e sino al 31 Dicembre 2017 o 30 Settembre 2018 a condizione che entro la data del 31 Dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Il più ampio arco temporale consentirà anche una migliore pianificazione degli investimenti attualmente in corso, per i quali, se completati nel 2018, diventa superfluo l’ordine e l’acconto minimo del 20% entro la fine di quest’anno.

Sono esclusi dall’agevolazione i beni per i quali il DM 31 Dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, i fabbricati e le costruzioni nonché i beni di cui all’allegato 3 annesso Legge di stabilità per il 2016.

Il Disegno di Legge 2018 intende, inoltre, evitare che il beneficio dell’iperammortamento interferisca, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l’impresa possa aver esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto. Non può escludersi, infatti, che in determinati casi l’impresa abbia la necessità di sostituire i beni agevolati con beni più performanti e pur sempre nella prospettiva di accrescere il livello di competitività tecnologica perseguito e raggiunto in logica “industria 4.0”.

In tali casi si prevede che la sostituzione non determina la revoca dell’agevolazione a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla Legge di Bilancio 2018 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste (dichiarazione resa dal legale rappresentante, perizia tecnica giurata o attestato di conformità). Viene contemplata anche l’ipotesi in cui l’investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario; in tal caso, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali necessarie, si prevede che il beneficio calcolato in origine debba essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile. Analoga disposizione non è prevista per il superammortamento.

 

 

SUPERAMMORTAMENTO SU BENI IMMATERIALI

Viene prorogata altresì la maggiorazione, nella misura del 40%, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (beni ricompresi nell’Allegato B alla Legge di Bilancio 2017), per i soggetti che usufruiscono dell’iperammortamento, per gli investimenti effettuati nel medesimo periodo. Quindi, per quanto riguarda l’estensione del periodo di agevolazione al 31 Dicembre 2019, anche per tali beni immateriali devono essere soddisfatte, entro il 31 Dicembre 2018, le due condizioni sopra indicate: il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Ai fini dell’applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge di Bilancio 2017, l’impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene: (i) possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’allegato A e/o all’allegato B, e (ii) è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La dichiarazione del legale rappresentante, l’eventuale perizia e l’attestato di conformità devono essere acquisite dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

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