Per il rimborso delle spese vanno allegati fatture e rendiconti bancari
Le imprese beneficiarie sono quelle che si erano prenotate entro il 12 settembre

I soggetti cui è stato assegnato il buono fiere possono presentare, esclusivamente per via telematica, un’istanza di rimborso di spese e investimenti effettivamente sostenuti per partecipare alle manifestazioni fieristiche. Le istanze si possono presentare dalle ore 12 del 10 novembre alle ore 17 del 30 novembre. È quanto prevede il decreto direttoriale del Mise 18 ottobre 2022.
Per completare la compilazione dell’istanza, l’interessato deve avere una casella di posta elettronica certificata (pec) attiva.

All’istanza di rimborso, il soggetto richiedente è tenuto ad allegare:

  • La copia del buono fiere rilasciato dal ministero dello Sviluppo economico, per il rimborso delle spese di partecipazione alle manifestazioni fieristiche ai sensi dell’articolo 25-bis del decreto Aiuti;
  • La copia delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il relativo dettaglio;
  • La documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle fatture (per esempio, la copia dell’estratto conto e/o di altra evidenza bancaria);
  • La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il beneficiario attesta la avvenuta, effettiva partecipazione alle manifestazioni fieristiche luglio-novembre attraverso il modello DSAN 1 e dicembre con il modello DSAN-2.

È richiesta inoltre la copia di un documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria di uno o dei più titolari effettivi i cui estremi sono riportati nell’istanza.
Gli interessati sono i soggetti compresi nell’elenco fissato col decreto direttoriale del 7 ottobre. Sono imprese che si erano candidate come beneficiarie tra l’apertura dello sportello e il 12 settembre (quando si sono esaurite le risorse disponibili e qundi è stato chiuso lo sportello per candidarsi al bonus), assegnatarie del buono in base all’ordine cronologico delle loro domande. In allegato al decreto c’è pure l’elenco dei soggetti non finanziabili con le risorse disponibili.
Lo stanziamento complessivo per l’intervento era di 34 milioni di euro per l’anno 2022.

Il bonus fiere ha un valore massimo di 10 mila euro ed è erogabile alle imprese per partecipare alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia. Tali fiere sono individuate nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Devono svolgersi tra il 16 luglio (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl Aiuti) e il 31 dicembre 2022.

Il buono, che può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni, può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario.

© Riferimento Originale: Il Sole 24 Ore
© Scritto da: Roberto Lenzi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.