Nel limite di spesa di €140,1 mln, l’articolo 18 del Dl 21/2022 istituisce un credito d’imposta da utilizzare in compensazione entro il 31 Dicembre di quest’anno per il consumo di carburanti destinati alle attività agricole e della pesca. Compete nella misura del 20% del costo, al netto dell’Iva, in questo primo trimestre 2022. L’incentivo potrà cumularsi con altre agevolazioni purché non derivi al contribuente un complessivo beneficio che ecceda il costo sostenuto. Previa apposizione di visto di conformità, il credito d’imposta sarà cedibile a terzi, ma non parzialmente. In caso di cessione, il credito dovrà essere utilizzato sempre entro fine anno. Ad attuarne le modalità di cessione e la tracciabilità del credito sarà un provvedimento del direttore delle Entrate.

Le norme che recano agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione. Pertanto, ai fini della legittima fruizione, occorrono alcuni chiarimenti. Con riferimento all’ambito oggettivo, il credito d’imposta matura sull’acquisto di gasolio e benzina «per la trazione dei mezzi utilizzati» nell’esercizio delle attività e si calcola sull’ammontare della spesa «comprovato mediante le relative fatture d’acquisto». In agricoltura, tuttavia, l’utilizzo di carburante è destinato anche ad altri macchinari. Poche sono ancora le indicazioni anche sulle modalità di pagamento dei carburanti.

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