E’ stata emanata la circolare n. 6/2021 con la quale Mediocredito Centrale, mandataria del RTI gestore, comunica che, a seguito dell’autorizzazione concessa da parte della Commissione Europea con comunicazione C(2021) 4930 del 29 giugno 2021 in riferimento alla misura di aiuto “Loan guarantee schemes under the Fondo di garanzia per le PMI – Amendment to the scheme SA.56966 as already amended by SA.57625 and SA.59655“, le modifiche introdotte dal DL Sostegni bis alle misure previste dall’articolo 13 del DL Liquidità, sono applicate alle richieste di ammissione all’intervento del Fondo presentate a partire dal 24 giugno 2021 e deliberate a partire dal 1° luglio 2021.
A integrazione di quanto comunicato con la Circolare MCC n.6 del 30 giugno 2021, si specifica quanto segue:
1) Per le richieste di ammissione alla garanzia del Fondo ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, presentate a partire dal 24 giugno 2021 e deliberate a partire dal 1° luglio 2021:
  • Il limite di durata per le operazioni finanziarie non potrà essere superiore a 96 mesi;
  • La copertura del Fondo, per le richieste di ammissione alla Garanzia Diretta, è concessa nella misura massima dell’80% dell’operazione finanziaria;
  • La copertura del Fondo, per le richieste di ammissione alla Riassicurazione Controgaranzia, è concessa nella misura massima del 100% dell’importo garantito dal Soggetto Garante, a condizione che le garanzie da questi rilasciati non superino il 90% dell’operazione finanziaria e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito;
  • Per nuove operazioni e gli allungamenti di durata delle garanzie già concesse ai sensi del predetto Punto 3.2, ferma restando la gratuità dell’intervento del Fondo, l’aiuto per l’impresa inquadrato ai sensi del Punto 3.1 del Quadro Temporaneo sarà misurato sulla base di nuovi premi teorici di garanzia.
2) Per le operazioni già ammesse alla garanzia del Fondo sarà possibile richiedere l’allungamento della durata della garanzia fino ad un massimo di 96 mesi, ferma restando la percentuale di copertura originaria. Sarà possibile inviare tali richieste utilizzando un apposito tracciato (Flussi Fea) che verrà predisposto dal Gestore per l’invio massivo. Non saranno accettate richieste inviate tramite Allegato 5. Nei prossimi giorni seguirà comunicazioni con le informazioni relative alle caratteristiche di tale tracciato e alle nuove implementazioni intervenute sul Portale FDG.
3) Per le richieste di ammissione alla garanzia del Fondo, ai sensi della lettera m), comma 1 art.13 del DL Liquidità, presentate a partire dal 24 giugno 2021 e deliberate a partire dal 1° luglio 2021:
  • La copertura del Fondo, per le richieste di ammissione alla Garanzia Diretta, è concessa nella misura massima del 90% dell’operazione finanziaria;
  • La copertura del Fondo, per le richieste di ammissione alla Controgaranzia/Riassicurazione, è concessa nella misura massima del 100% dell’importo garantito dal Soggetto Garante, la cui garanzia non potrà superare il 90% dell’operazione finanziaria.
4) Per le richieste di ammissione alla garanzia del Fondo, ai sensi della lettera n), comma 1 art.13 del DL Liquidità, presentate a partire dal 24 giugno 2021 e deliberate a partire dal 1° luglio 2021, fermo restando le condizioni previste dal predetto articolo:
  • La copertura del Fondo, nella misura massima dell’80%, è cumulabile con garanzia concessa da Confidi o da altri fondi di garanzia, a valere su risorse proprie e nella misura massima del 20%, sino alla copertura del 100% del finanziamento;
  • La copertura del Fondo, per le richieste di ammissione alla Controgaranzia/Riassicurazione, è concessa in misura pari all’80% delle garanzie rilasciate da Confidi o da altri fondi di garanzia, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100% del finanziamento.

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