L’agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di credito d’imposta per gli investimenti nelle Zes in riferimento all’acquisizione di immobili strumentali. Il beneficio è prorogato al 2022 dalla legge di Bilancio 2020. Le regole per fruire dell’incentivo sono dettate dall’articolo 1, commi 98-107, della legge 208/2015 valevoli per il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.

Il Dl 77/2021 ha modificato l’articolo 5, comma 2, del Dl 91/2017 estendendo il credito d’imposta «all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti». La società istante ha interpellato l’amministrazione finanziaria per comprendere se il credito d’imposta potesse contemplare anche interventi di adeguamento funzionale degli immobili quali ristrutturazione e/o riqualificazione energetica. L’articolo 37, comma 2, del Dl 37/2022 del 30 ha nuovamente modificato I ‘articolo; del Dl 91/2017 stabilendo che nelle Zes «il credito di imposta è esteso all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti».

La nuova disposizione è vigente dal 10 maggio. Da quella data, Vista l’interpretazione restrittiva delle norme che recano agevolazioni tributarie, è possibile ammettere all’incentivo anche la realizzazione e l’ampliamento di strutture murarie strumentali.

Con riferimento all’acquisizione degli immobili, il credito d’imposta compete soltanto qualora non intercorra alcun rapporto di controllo o collegamento tra l’impresa acquirente e quella venditrice.

Il costo massimo complessivo sul quale determinare l’incentivo per ciascun progetto di investimento è stato elevato da €50 mln a €100 mln. L’intensità dell’aiuto nelle Zes è dettata dalla Carta degli aiuti 2014-2020 in base alla classificazione delle regioni in cui ricadono.

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