La Regione Puglia ha programmato una nuova misura straordinaria di aiuto che prevede la concessione di una sovvenzione diretta, totalmente a fondo perduto, volta a sostenere le PMI pugliesi nell’ulteriore periodo di difficoltà che si trovano a dover affrontare, anche e soprattutto per il perdurare della crisi di liquidità. La procedura sarà attiva dal 21 Luglio al 30 Settembre 2021.

Il valore della suddetta sovvenzione è determinato in misura percentuale sul decremento del valore di fatturato/corrispettivi registrato, inerente e coerente con il codice ATECO primario per cui si è soggetti ammissibili, confrontando i dati relativi al periodo 1° ottobre 2019 – 31 gennaio 2020 con quelli relativi al periodo 1° ottobre 2020 – 31 gennaio 2021. Sulla base dei dati relativi al gap di fatturato/corrispettivi registrato in relazione al codice ATECO per cui si è soggetti ammissibili ed alla dimensione aziendale in termini di ULA impiegate nell’anno 2020, si procederà all’applicazione di specifiche percentuali per la quantificazione monetaria della sovvenzione concedibile.
Possono presentare istanza di sovvenzione a valere sul presente avviso esclusivamente le imprese in possesso, al momento della presentazione della istanza, di tutti i seguenti requisiti:

  • Essere qualificate come Micro, Piccole, Medie Imprese; 
- essere impresa attiva con sede/sedi di esercizio ubicata/e nel territorio della regione Puglia, classificata con codice ATECO 2007 primario tra quelli di seguito individuati, risultante da regolare iscrizione nella relativa sezione del Registro Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente; 
- essere imprese già costituite ed attive alla data del 1° febbraio 2020 che esercitavano ed esercitano alla data di presentazione dell’istanza di sovvenzione
  • Attività di impresa in Puglia con Codice ATECO 2007 primario riconducibile ad uno dei seguenti, precisando che il Soggetto istante dovrà indicare un solo codice Ateco primario e ad esso riferire i valori di fatturato/corrispettivi registrati nei periodi di osservazione e utili alla determinazione del gap di cui alla successiva lettera d): 
o 18.12 (Altra stampa);
o 43.21.01 (Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione – inclusa manutenzione e riparazione);
  • 47.61 (Commercio di libri in esercizi specializzati);
  • 47.63 (Commercio al dettaglio di musica e video);
  • 58.11 (Edizione di libri);
  • 58.14 (Edizione di riviste e periodici);
  • 59.11 (Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e programmi tv);
  • 59.12 (Attività di post-produzione cinematografica, di video e programmi tv);
  • 59.13 (Attività di distribuzione cinematografica e di programmi tv);
  • 59.14 (Attività di proiezione cinematografica);
  • 59.20 (Attività di registrazione sonora ed edizioni musicali);
  • 60.10 (Trasmissioni radiofoniche)
  • 60.20 (Programmazione e trasmissioni televisive);
  • 74.10 (Attività di design specializzate);
  • 74.20 (Attività fotografiche);
  • 74.20.11 (Attività di fotoreporter);
  • 74.20.19 (Altre attività di riprese fotografiche);
  • 77.39.94 (Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli);
  • 85.52 (Formazione culturale);
  • 85.52.01 (Corsi di danza);
  • 85.52.09 (Altra formazione culturale);
  • 90.01 (Rappresentazioni artistiche);
  • 90.02 (Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche);
  • 90.03 (Creazioni artistiche e letterarie);
  • 90.04 (Gestione di strutture artistiche);
  • 91.01 (Attività di biblioteche ed archivi);
  • 91.02 (Attività di musei);
  • 91.03 (Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili);
  • 93.21 (Parchi divertimento e tematici);
  • 93.29.10 (Discoteche, sale da ballo night-club e simili);
  • 94.99.20 (Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby);

L’assenza di anche uno soltanto dei su indicati requisiti è causa di inammissibilità dell’istanza, ovvero di revoca della sovvenzione, qualora essa sia già stata concessa.
L’entità massima della sovvenzione concedibile ammonta a € 150.000,00, elevabile a € 185.000,00 esclusivamente per le PMI attive nel periodo 1° febbraio-31 agosto 2019 che, pur esercitando attività con codice ATECO primario rientrante tra quelli ammissibili ai sensi del precedente Avviso “Custodiamo la Cultura in Puglia – SOVVENZIONE DIRETTA per le PMI pugliesi della Cultura” – adottato con Determinazione del DG dell’ARET del 16/09/2020, n. 369 – non hanno avuto accesso all’Avviso precedente per assenza assoluta di fatturato/corrispettivi nel periodo predetto.

La misura prevede l’erogazione di una sovvenzione diretta alle PMI quantificata tramite l’applicazione di specifiche percentuali al valore del gap di fatturato/corrispettivi, confrontando i dati relativi al periodo 1° ottobre 2019 – 31 gennaio 2020 con quelli relativi al periodo 1° ottobre 2020 – 31 gennaio 2021. Sulla base dei dati relativi al gap di fatturato/corrispettivi e alla dimensione aziendale in termini di ULA impiegate nell’anno 2020, si procederà all’applicazione delle percentuali di seguito indicate per la quantificazione monetaria della sovvenzione concedibile. Le ULA di riferimento, ai fini della quantificazione della sovvenzione, sono quelle impiegate nella/nelle sede/sedi di esercizio delle attività per cui si è soggetti ammissibili. Si terrà conto altresì delle seguenti fattispecie valorizzabili in termini di “premialità”:

  • Imprese che si trovino nella impossibilità oggettiva di effettuare il raffronto con l’intero periodo 1° ottobre 2019 -31 gennaio 2020;
  • Imprese che si trovino nella condizione per cui dal raffronto nei periodi di riferimento discenda un gap pari a zero, oppure un gap negativo, la cui entità non superi € 5.000,00: in tali casi, e concessa la sovvenzione di € 3.000,00, quale entità minima prevista dalla presente misura;

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