Il decreto Aiuti prevede alcune misure a supporto delle esigenze di liquidità delle imprese, colpite dagli effetti della crisi russo ucraina, attraverso la proroga dei meccanismi di garanzia forniti da Sace e dal Fondo centrale, fino al 31 dicembre 2022.
L’articolo 15 della bozza di provvedimento riguarda gli interventi di Sace nel solco dell’esperienza passata, ovvero a favore di banche e istituzioni finanziarie che concedono credito alle imprese colpite dagli effetti della crisi bellica. Tale intervento, previsto fino a fine anno, è conforme alla normativa europea in tema di aiuti di Stato. Andrà compreso in che modo l’impresa potrà dimostrare di essere stata colpita dagli eventi in termini di rincari delle materie prime.
Sono comunque escluse le imprese che al 31 gennaio 2022 sono classificate come sofferenti secondo la normativa bancaria, mentre possono essere incluse quelle che hanno presentato un concordato in continuità o abbiano stipulato accordi di ristrutturazione del debito o presentato un piano attestato.
La garanzia riguarda finanziamenti non superiori a sei anni che non superano il maggiore fra:
La garanzia copre:
Il premio annuale di garanzia per i finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese costa 25 punti base il primo anno, 50 punti base fino al terzo, 100 punti base fino al sesto. Per le altre imprese questi costi sono raddoppiati. La durata dei finanziamenti può essere estesa fino a otto anni.
Invece, per il Fondo centrale di garanzia che si rivolge alle Pmi il decreto prevede, fino al 31 dicembre 2022, una garanzia: