La Banca centrale europea e la Banca d’Italia svolgono funzioni dirette al mantenimento della stabilità finanziaria in base ai poteri e alle responsabilità di controllo sui singoli intermediari e sul sistema finanziario complessivo che derivano loro dall’ordinamento comunitario e da quello nazionale.

In sintesi, spettano alla Banca centrale europea in cooperazione con la Banca d’Italia compiti di vigilanza su banche e gruppi bancari italiani, in misura diversificata in relazione alla loro rilevanza. Sul piano pratico, la Banca centrale europea focalizza la propria azione sui gruppi bancari italiani “significativi”, identificati mediante un’apposita metodologia, attraverso la valutazione periodica della loro situazione economico-patrimoniale, la verifica del rispetto delle regole prudenziali, l’adozione degli interventi di vigilanza eventualmente necessari, l’effettuazione degli stress test; di tutto ciò si occupano i Joint Supervisory Team (JST), formati normalmente in misura prevalente da personale della Banca d’Italia e guidati da un coordinatore designato dalla BCE e da un sub-coordinatore italiano. Nei JST relativi a gruppi bancari aventi operatività transfrontaliera sono presenti anche addetti di altre Autorità nazionali competenti. Motore dell’attività di controllo continuativo, i JST sono la principale sede di confronto e interazione tra la BCE e le autorità nazionali e il primo interlocutore degli intermediari. La vigilanza sulle banche e i gruppi bancari “meno significativi” è invece esercitata direttamente dalla Banca d’Italia in un’ottica di supervisione unitaria guidata  dagli orientamenti e dalle istruzioni generali impartite dalla BCE. Tra le banche meno significative vi sono le cosiddette “High Priority” sulle quali è più intenso lo scambio di informazioni tra la Banca d’Italia e la BCE.

La Banca d’Italia mantiene una competenza piena ed autonoma in materia di: protezione dei consumatori, contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, supervisione sui servizi di pagamento e sui mercati degli strumenti finanziari, vigilanza sui soggetti non bancari e sulle succursali di banche extracomunitarie. Per quanto riguarda le SIM e i gestori di OICR, il Testo unico della finanza (TUF) assegna alla Banca d’Italia compiti di vigilanza per il contenimento del rischio, la stabilità e la sana e prudente gestione, e alla Consob quelli per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti di questi intermediari per l’offerta dei prodotti di investimento.

I controlli sono esercitati dalla Banca d’Italia nel rispetto della natura imprenditoriale dei soggetti vigilati, i quali determinano in autonomia strategie, modelli organizzativi e politiche di investimento nell’ambito di un sistema di regole generali di natura prudenziale.

L’azione di controllo della Banca d’Italia su SIM e gruppi di SIM, gestori di OICR, intermediari finanziari, IMEL e istituti di pagamento è svolta attraverso analisi e interventi finalizzati a individuare tempestivamente segnali di potenziale anomalia negli assetti tecnico-organizzativi e a sollecitarne la rimozione mediante appropriate misure correttive. Il controllo riguarda tutti gli aspetti della loro operatività e si focalizza sulla coerenza degli assetti organizzativi, sulla qualità della gestione, del controllo dei rischi, sull’adeguatezza del patrimonio a fronteggiare eventuali perdite, sulla trasparenza e sulla correttezza nei confronti della clientela.

Per salvaguardare l’integrità del sistema finanziario e prevenire comportamenti illeciti, specifici controlli sono condotti sul rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio e usura.

L’azione si articola in controlli documentali – basati sulla raccolta, l’elaborazione e l’analisi sistematica di un complesso di informazioni di natura statistica, contabile e amministrativa – e controlli ispettivi presso gli intermediari, diretti a verificare qualità e correttezza dei dati trasmessi e ad approfondire la conoscenza di aspetti organizzativi e gestionali.

L’attività ispettiva è graduata in funzione di caratteristiche, dimensioni e complessità dell’intermediario controllato ed è focalizzata sui rischi rilevanti, sulla governance e i controlli interni. La frequenza e la tipologia delle ispezioni sono determinate sulla base di una pianificazione annuale e possono essere distinte in: ispezioni a “spettro esteso” che hanno ad oggetto la complessiva situazione aziendale; ispezioni “mirate” quando l’indagine è rivolta a determinati settori di attività, aree di rischio o profili gestionali; ispezioni “tematiche” se i controlli riguardano aspetti di carattere generale rilevanti per l’intero sistema creditizio e finanziario; ispezioni di “follow-up” per la verifica dello stato di realizzazione di misure correttive richieste dalla Vigilanza o promosse dagli stessi intermediari.  Le ispezioni di “compliance” sono finalizzate alla verifica del rispetto delle normative in materia di tutela delle relazioni con la clientela, di usura e di contrasto del riciclaggio.

In caso di irregolarità gestionali e di violazioni della normativa riscontrate nell’ambito dell’attività di vigilanza vengono avviate procedure sanzionatorie nei confronti degli intermediari e/o degli esponenti aziendali, che possono concludersi con l’irrogazione di sanzioni amministrative.

Misure specifiche vengono assunte in presenza di aspetti critici nella situazione degli operatori. Tali misure comprendono, innanzitutto, la facoltà di convocare il consiglio di amministrazione o indire l’assemblea dei soci oppure limitare alcune attività, imporre la chiusura di dipendenze, vietare la distribuzione degli utili o il pagamento di interessi su strumenti finanziari, porre limiti all’importo totale della parte variabile delle remunerazioni (o alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico), disporre la rimozione di singoli esponenti aziendali quando la loro permanenza in carica è di pregiudizio per la sana e prudente gestione.

In presenza di un significativo deterioramento della situazione aziendale ovvero di violazioni normative o irregolarità gestorie particolarmente rilevanti si può arrivare ad assumere misure di intervento precoce – come la richiesta di dare attuazione ai piani di risanamento o la rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e di uno o più componenti dell’alta dirigenza – e, nei casi più gravi, disporre l’amministrazione straordinaria al fine di rimuovere le irregolarità riscontrate e promuovere soluzioni utili nell’interesse dei depositanti.

Se la situazione di crisi non appare altrimenti superabile, nei confronti della banca (o della SIM che assume rischi in proprio e che gestisce sistemi multilaterali di negoziazione) può essere disposta la riduzione del valore delle azioni e degli altri strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza o la conversione di questi ultimi in capitale; se ciò non consente di superare la situazione di crisi, può essere avviata la procedura di risoluzione o quella di liquidazione coatta amministrativa.

Fanno eccezione a questa disciplina gli intermediari finanziari che concedono finanziamenti al pubblico iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del Testo unico bancario, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica. La Banca d’Italia, in presenza di irregolarità nell’amministrazione, di violazioni normative o di perdite del patrimonio, può – a seconda della gravità riscontrata – disporre la gestione provvisoria dell’intermediario o revocare l’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

Si veda la Tabella “Misure di vigilanza, di intervento precoce e provvedimenti straordinari per tipologia di intermediario” in fondo a questa pagina.

Controlli più limitati, che non prevedono la verifica della stabilità patrimoniale e della sana e prudente gestione, vengono svolti dalla Banca d’Italia sui confidi minori e sugli operatori del microcredito, fino alla cessazione dei relativi elenchi a seguito della costituzione degli organismi di autoregolamentazione previsti dal Testo unico bancario. Il solo controllo sui requisiti per lo svolgimento dell’attività è esercitato nei confronti degli operatori professionali in oro.

Infine, è operativo l’Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), che tiene i relativi elenchi ed esercita i controlli sugli iscritti, sotto la vigilanza della Banca d’Italia.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.