E’ un’agevolazione rivolta a tutte le imprese, ai professionisti ed anche agli enti non commerciali da fruirsi sotto forma di credito d’imposta.
Dal primo al 31 ottobre 2019.
Il beneficio è riconosciuto per gli investimenti pubblicitari incrementali (superiori di almeno l’1% rispetto allo scorso anno) effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il registro degli operatori di comunicazione, ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale nonché per gli investimenti pubblicitari effettuati sui siti web delle agenzie di stampa.
Il credito d’imposta è pari al 75% delle spese pubblicitarie incrementali sostenute al netto dell’IVA con pagamenti effettuati con qualsiasi mezzo.
Il credito d’imposta non spetta per tutte le forme di pubblicità su canali di informazione diversi da quelli ammissibili (stampa, radio e tv locali), come ad esempio (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
– grafica pubblicitaria su cartelloni fisici
– volantini cartacei periodici;
– pubblicità su cartellonistica;
– pubblicità su vetture o apparecchiature;
– pubblicità mediante affissioni e display;
– pubblicità su schermi di sale cinematografiche;
– pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc..