Il credito d’imposta agricoltura e pesca copre una parte degli oneri del caro bollette relative alle attività di impresa oggetto della agevolazione.

Con il Decreto Ucraina è previsto un credito d’imposta pari al 20% della spesa sui carburanti del settore agricoltura e pesca. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 2022.

Esso inoltre non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli n. 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d’imposta è cedibile per intero dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti senza facoltà di successiva cessione.

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