Per le cambiali e gli altri titoli di credito aventi efficacia esecutiva, scadenti dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021, i termini sono sospesi fino al 30 settembre 2021 e i relativi protesti levati nello stesso periodo sono cancellati d’ufficio.

Questo quanto prevede il testo della legge di conversione del decreto legge Sostegni bis (n. 73/2021), approvato dalla Camera dei deputati; l’articolato normativo, tra l’altro, stabilisce che il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, anche parzialmente, l’importo dovuto al finanziatore. Il debitore in tal caso maturerà il diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. Il finanziatore avrà invece diritto ad un indennizzo non superiore all’1% dell’importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è superiore a un anno.

L’indennizzo per il rimborso non è dovuto nel caso di contratti di assicurazione a garanzia del credito, di apertura di credito e nel caso in cui l’importo rimborsato anticipatamente corrisponda all’intero debito residuo è pari o inferiore a 10.000 euro.

Tra le altre misure del testo – atteso al via libera definitivo del senato entro il 24 luglio – va segnalato il credito d’imposta (dal 10 al 70%) a favore di esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici.

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