Al via dal 20 novembre le opzioni per convertire in credito di imposta la super Ace del decreto Sostegni bis. La comunicazione si effettuerà tramite il modello approvato. L’articolo 18 del Dl 73/2021 ha disposto, per gli incrementi effettuati nell’esercizio successivo a quello in corso, l’innalzamento dall’1,3% al 15% del coefficiente da utilizzare per determinare la deduzione Ace. La super Ace del 15% si applica sino ad una base di 5 milioni di incremento, a sua volta costituito dalla somma dell’accantonamento dell’utile del bilancio 2020 a riserve disponibili e dai conferimenti e versamenti in denaro effettuati dai soci nell’esercizio 2021, al netto di distribuzioni di riserve e rimborsi di capitale. La norma prevede che la super Ace 15% può essere fruita, oltre che mediante deduzione dall’imponibile nella dichiarazione dei redditi, convertendone l’importo in credito di imposta da compensare in F24. La conversione si effettua moltiplicando la deduzione da super Ace per l’aliquota del 24%, oppure per le percentuali dell’Irpef a scaglioni.

La conversione e l’utilizzo del tax credit possono avvenire anche anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, salva la necessità di riversare il credito compensato in eccesso qualora, a fine anno, l’incremento risulti inferiore a quello su cui si era calcolata la deduzione. La conversione anticipata deve essere valutata con attenzione. Le modalità operative della conversione sono state indicate dal provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 17 settembre 2021. Il provvedimento prevede che le comunicazioni possono essere inviate dal 20 novembre, e fino alla scadenza del termine per la dichiarazione dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.

L’invio della comunicazione potrà consentire di utilizzare il credito per il versamento dell’acconto Iva del 27 dicembre. Per le compensazioni con ritenute e contributi si partirà in genere dal 16 gennaio 2022. Chi ha intenzione di sfruttare la super Ace dovrà procedere a chiudere gli aumenti di capitale, con il relativo versamento delle somme da parte dei soci, entro il 31 dicembre 2021. L’apporto 2021 si quantifica per intero, senza dunque alcun ragguaglio temporale.

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